
Articolo a cura di Patrizio Lattanzi, amministratore delegato di FD Fiduciaria Digitale, pubblicato su We-wealth.com
Il D.Lgs. 29/11/2018 n. 142 in attuazione della direttiva (Ue) 2016/1164 Atad (Anti tax avoidance directive), recante norme contro le pratiche di elusione fiscale, entrato in vigore il 12 gennaio 2019, oltre prevedere numerose modifiche alla legislazione fiscale, con particolare riferimento alla disciplina in materia di attività svolta all’estero dalle imprese, conia, all’interno del Tuir (Dpr 917/86), il nuovo art. 162-bis che, ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, fornisce le definizioni di:
- intermediari finanziari, tra cui, ovviamente, banche, sim, sgr
- società di partecipazione finanziaria, ovvero quelle che esercitano in via esclusiva o prevalente l’assunzione di partecipazione in intermediari finanziari
- società di partecipazione non finanziaria, quelle che esercitano in via esclusiva o prevalente l’assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari, note anche come holding industriali o di famiglia
È a queste ultime che verrà dedicato l’approfondimento del presente articolo, per via dell’estensione, a tali società (in presenza delle condizioni più avanti indicate), degli obblighi di comunicazione prima previsti solo per gli intermediari finanziari e per le società di partecipazione finanziaria.
Gli obblighi di comunicazione di cui si tratta, sono stati introdotti, per le holding di partecipazione nel 2011, con il DL “Salva Italia” n. 201 del 6 dicembre, che ha previsto l’obbligo di comunicare mensilmente all’Anagrafe tributaria tutti i dati necessari per alimentare l’archivio dei rapporti. Tali dati riguardano nello specifico le attività di:
- assunzione e gestione di partecipazioni;
- finanziamento da parte dei soci e nei confronti delle proprie partecipate;
- emissione e sottoscrizione di prestiti obbligazionari;
- gestione del cosiddetto “cash pooling”;
- rilascio di garanzie a terzi in favore di partecipate.
Gli obblighi di comunicazione di cui si tratta, sono stati introdotti, per le holding di partecipazione nel 2011, con il DL “Salva Italia” n. 201 del 6 dicembre, che ha previsto l’obbligo di comunicare mensilmente all’Anagrafe tributaria tutti i dati necessari per alimentare l’archivio dei rapporti.
In forza della modifica normativa sopra citata, tali obblighi, a decorrere dallo scorso 12 gennaio sono estesi a tutte le società che pure esercitando attività industriale o commerciale abbiano assunto in misura prevalente partecipazioni iscritte in bilancio (in società diverse dagli intermediari finanziari), che – “unitamente agli altri dati patrimoniali intercorrenti con le predette partecipazioni” – , registrino un ammontare superiore al 50% del totale degli attivi iscritti in bilancio alla data di chiusura dell’esercizio.
Da quanto sopra, appare evidente anche la modifica apportata ai criteri di determinazione della prevalenza. Infatti, se prima, per le sole holding di partecipazioni, dovevano concorrere sia gli elementi patrimoniali che reddituali a giustificare la prevalenza, dell’attività di assunzione di partecipazioni, rispetto alle altre esercitate, ora si considerano esclusivamente gli elementi patrimoniali riferibili a un solo bilancio approvato (e non più a due come in precedenza – comma 3 art. 162 bis Tuir – ).
Ma cosa si deve comunicare?
Gli adempimenti all’Anagrafe tributaria, come ricordato in precedenza, sono disciplinati dall’art. 11 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201 (convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214) che prevede l’obbligo degli operatori finanziari di comunicare all’Anagrafe tributaria le informazioni relative ai saldi e le movimentazioni dei rapporti attivi. In particolare, sono richiesti due diverse tipologie di comunicazioni, ovvero:
- una prima comunicazione “periodica” (avente scadenza mensile, entro la fine del mese solare successivo all’apertura o alla cessazione del rapporto finanziario): relativa all’esistenza (apertura e chiusura) e alla natura dei rapporti finanziari che sono intrattenuti con i rispettivi titolari. In particolare, in questa sede, occorre comunicare:
- i dati anagrafici dei soggetti che sono collegati al rapporto con specificazione del ruolo;
- il tipo di rapporto finanziario;
- la data di apertura e di chiusura dell’anagrafica collegata al rapporto;
- il ruolo del soggetto (titolare, contitolare, delegato);
- una seconda comunicazione “annuale”: relativa ai saldi e alle movimentazioni relative ai rapporti finanziari instaurati. In particolare, attraverso questa comunicazione, devono essere indicati:
- i dati identificativi del rapporto, compreso il codice identificativo già riportato nelle comunicazioni mensili;
- i dati dei saldi del rapporto, distinguendo il saldo iniziale alla data del 1° gennaio e il saldo finale al 31 dicembre, dell’anno cui è riferita la comunicazione;
- il saldo iniziale alla data di apertura, per i rapporti accesi nel corso dell’anno e il saldo antecedente la chiusura, per i rapporti chiusi nel corso dell’anno;
- i dati relativi agli importi totali delle movimentazioni (distinte tra dare ed avere) per ogni tipologia di rapporto, conteggiati su base annua.
Nello specifico, per le holding industriali, in sede di primo assolvimento dell’obbligo, quest’ultima rappresenta la comunicazione di riferimento avente ad oggetto i dati presenti alla data di chiusura dell’esercizio. La scadenza per il primo invio è fissata entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio e poi, a seguire vanno effettuate le comunicazioni della prima tipologia in caso di variazioni intervenute in corso d’esercizio relative ai rapporti da segnalare, sino alla data della comunicazione.
Come evidente dall’elenco dei dati da comunicare, l’impatto per coloro che svolgono attività imprenditoriale o commerciale, è notevole, da un lato per via del fatto di non essere abituati ad assolvere tali obblighi e dall’altro, perché nell’ambito dei dati da comunicare, occorre fare riferimento anche alla disciplina antiriciclaggio per la corretta individuazione del titolare effettivo dell’intestatario dei rapporti da segnalare e ciò alla luce delle novità apportate dalle disposizioni introdotte dal D.lgs 90/17 (che ha recepito la IV Direttiva (Ue) antiriciclaggio n. 2015/849).
L’impatto per coloro che svolgono attività imprenditoriale o commerciale è notevole per via del fatto di non essere abituati ad assolvere tali obblighi e perché, nell’ambito dei dati da comunicare, occorre fare riferimento anche alla disciplina antiriciclaggio
Oltre a ciò, occorre precisare che, avendo ridotto la sfera di valutazione dei criteri di prevalenza ai dati di bilancio di natura patrimoniale del solo ultimo esercizio, una società potrebbe essere soggetta a tali adempimenti un anno e non più il successivo, in conseguenza delle variazione delle percentuali di partecipazioni in rapporto al totale dell’attivo, come sopra illustrate. Ciò non aiuta a creare una cultura in campo segnalatorio che va sedimentandosi di anno in anno, come per gli intermediari e le società dio partecipazione finanziaria, ma rischia di frammentare conoscenze, di cui è richiesta una sempre maggior profondità.
A tale proposito occorre aggiungere anche gli obblighi di comunicazione previsti dalla L. 18 giugno 2015, in attuazione degli accordi con gli Usa e delle direttive europee in materia di scambio di informazioni, in materia fiscale (obblighi, rispettivamente ai fini Facta e Crs).
Chi è soggetto alla comunicazione?
I criteri per l’individuazione dei soggetti obbligati a effettuare tali segnalazioni – limitando il campo alle nostre holding cosiddette industriali – non sono univoci; laddove per gli obblighi Facta, in linea di sintesi, può essere sufficiente il dato patrimoniale a giustificare la prevalenza (unitamente ad altri requisiti del gruppo di appartenenza), per gli obblighi ai fini Crs, invece, si rende necessario verificare anche i dati reddituali (per una puntuale analisi, si fa espresso rinvio ai rispettivi decreti di attuazione della legge suindicata, ai fini Facta, con il DM 6 agosto 2015 e Crs, con il DM 28 dicembre 2015).
Da tutto quanto sopra esposto (e si consideri che i limiti del presente lavoro non consentono di approfondire gli aspetti tecnici legati anche alla materiale attività di segnalazione), emergono pertanto una serie di incombenze che richiedono un costante aggiornamento e conoscenze approfondite che non è scontato siano rinvenibili nell’ambito di un’organizzazione votata allo svolgimento di attività industriali o commerciali. Per di più, tali adempimenti non possono essere delegati a terzi soggetti.
Il suggerimento, per evitare di incorrere in sanzioni per omessa segnalazione, è quello di avvalersi di professionisti del settore (associazioni di categoria, studi professionali e società fiduciarie, a titolo esemplificativo)
Il suggerimento, pertanto, per evitare di incorrere in sanzioni per omessa segnalazione, è quello di avvalersi di professionisti del settore (associazioni di categoria, studi professionali e società fiduciarie, a titolo esemplificativo), che possono assicurare un valido sostegno e supporto, sia nelle fasi di analisi del bilancio (al fine di verificare la sussistenza dell’obbligo segnalatorio), che nelle fasi successive di materiale comunicazione dei dati richiesti. In sede di prima applicazione della normativa, di fatto dallo scorso mese di aprile ad oggi, molte “holding industriali” hanno fatto ricorso all’assistenza esterna, in particolare a quella offerta da società fiduciarie, che essendo già soggetti obbligati a effettuare tali segnalazioni, hanno ritenuto di offrire il loro supporto ai propri clienti, sulla base dell’esperienza professionale maturata.