L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 96/2019 ha affrontato, tra gli altri, un tema assai dibattuto, sciogliendo le riserve circa l’ammissibilità delle quote di srl a costituire un piano di investimento a lungo termine – cosiddetto Pir – (alle condizioni e con le caratteristiche di cui si dirà più avanti). Tale interpretazione ha dovuto superare il principale ostacolo costituito dal fatto che le quote di srl non sono considerate strumenti finanziari, categoria, viceversa, richiesta dalla legge istitutiva dei Pir (egge 11 dicembre 2016, n. 232 – legge di Bilancio 2017) quali valori ammissibili per la loro costituzione (alla cui definizione del Tuf, rimanda espressamente).
A detta dell’Agenzia delle Entrate, è possibile qualificare le quote di srl, nell’ambito dell’ampia categoria dei valori mobiliari richiamati nella definizione di strumento finanziario.
L’interpello della fiduciaria
In particolare, una società fiduciaria, nell’ambito dell’attività di istituzione, gestione e amministrazione di Pir per conto di propri clienti, persone fisiche residenti in Italia, richiedeva all’Agenzia delle Entrate, attraverso un interpello, la possibilità di conferire all’interno dei Pir stessi “le quote di Pmi costituite nella forma giuridica di Srl, comprese le startup innovative e le pmi innovative, collocate anche tramite portali di equity crowdfunding ai sensi dell’articolo 100-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e della delibera Consob n. 18592 del 26 giugno 2013.
La fiduciaria, che è tra i soggetti che possono istituire Pir, riferisce l’Agenzia delle Entrate, motivava la propria richiesta, partendo dalla finalità della normativa in materia di Pir, volta a incentivare l’investimento nelle Pmi italiane (o residenti all’area Ue, o in Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio Economico Europeo, purché con stabile organizzazione in Italia) e dal fatto che la principale forma giuridica delle pmi sia rappresentata proprio da società a responsabilità limitata. Detto ciò, l’autore dell’interpello, secondo quanto riferisce l’Agenzia delle Entrate, proseguiva, argomentando circa l’irragionevolezza di un’interpretazione letterale del termine “strumento finanziario”, considerato anche che le quote di Srl rientrano comunque nella nozione di prodotto finanziario di cui all’articolo 1, comma 1, lett. u) del Tuf (ossia altra forma di investimento finanziario).
la risposta dell’Agenzia delle Entrate
Al fine di superare il predetto ostacolo, apportato dall’art. 2468 c.c., 1° comma, che prevede espressamente che le quote di partecipazione “dei soci non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari”, invero, l’Agenzia delle Entrate nella propria riposta, ricordava anzitutto la modifica apportata al Tuf, dall’art. 100 ter, comma 1bis, del Testo unico della finanza – D.Lgs 58/98 (Tuf), che ha consentito, in deroga a quanto previsto dall’articolo 2468, 1° comma, del codice civile, che “le quote di partecipazione in piccole e medie imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali, nei limiti previsti dal presente decreto”.
Tale apertura, seppure limitata (per via del permanere del divieto di negoziazione in mercati regolamentati e in sistemi multilaterali di negoziazione), consentirebbe di qualificare, a detta dell’Agenzia delle Entrate, le quote di srl, nell’ambito dell’ampia categoria dei valori mobiliari, richiamati nella definizione di strumento finanziario, che all’art. 1., comma 1bis lett. c del Tuf, comprendono, oltre alle azioni e alle obbligazioni (e valori assimilati, di cui alle precedenti lett. a) e b)), anche quel valore che “permetta di acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle lettere a) e b) o che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, merci o altri indici o misure”.
le quote di partecipazione in piccole e medie imprese costituite in forma di società a responsabilità limitata possono costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, anche attraverso i portali per la raccolta di capitali, nei limiti previsti dal presente decreto.(D.Lgs 58/98 (Tuf))
Oltre a ciò, l’Agenzia delle Entrate, a supporto del proprio parere, richiamava anche il documento pubblicato il 12 luglio 2013 dalla Consob (“esiti della consultazione” sul “regolamento in materia di “raccolta di capitali di rischio da parte di startup innovative tramite portali online”) secondo cui i “particolari profili caratterizzanti le offerte al pubblico delle quote di startup innovative aventi forma societaria di Srl riconducono tali strumenti alla nozione di prodotti finanziari e dunque le fanno rientrare in un concetto ‘allargato’ di strumenti finanziari”.
Il limite delle negoziabilità dei predetti valori nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione, sarebbe superato dal fatto che la legge istituiva dei Pir non richiederebbe tale condizione, come elemento fondante per l’ammissibilità al conferimento in un Pir, dovendo coesistere le altre condizioni, previste dalla Legge e ben esplicitate dalla nota circolare dell’Agenzia delle Entrate, 3 E del 2018.
Occorre riconoscere a tale posizione il grande pregio di aver utilizzato criteri di ragionevolezza volti a estendere l’attuazione della legge istitutiva dei Pir favorendo l’investimento nelle Srl. Certo, se questa interpretazione si consolidasse, e in tal senso depone la conforme presa di posizione della Consob, di essa preventiva e in pratica seguita dall’Agenzia delle Entrate, forse sarebbe auspicabile una modifica normativa volta a chiarire espressamente se la deroga all’art. 2468 primo comma c.c. sia limitata solo all’offerta pubblica tramite portali o se invece possa avere applicazione più estesa, addirittura tale da investire anche la negoziazione, come sembrerebbe prospettare la stessa Consob, quando si riferisce a “un concetto allargato di strumenti finanziari”: il tutto anche con specifiche cautele.
l’Agenzia delle Entrate ha utilizzato criteri di ragionevolezza volti a estendere l’attuazione della legge istitutiva dei Pir favorendo l’investimento nelle Srl.
In aggiunta a ciò, a parere di chi scrive, in ragione della specificità delle quote di srl, la società fiduciaria risulta il soggetto privilegiato nelle attività di acquisto e di amministrazione per conto terzi, pertanto, ben venga la possibilità per i clienti fiducianti, di beneficiare degli incentivi consentiti dai Pir.