Con il recepimento della c.d. “Direttiva ATAD”, ad opera del D.Lgs. n.142/2018, l’obbligo della comunicazione all’Anagrafe Tributaria dei rapporti finanziari nasce al verificarsi dell’esercizio, in via esclusiva o prevalente, dell’attività di assunzione di partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari (holding industriali).
Per chi è obbligatoria la comunicazione all’anagrafe Tributaria?
A partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018, per ricadere nell’obbligo di comunicazione è sufficiente che il valore delle partecipazioni in soggetti diversi dagli intermediari finanziari (iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie) e degli altri elementi patrimoniali riferibili a operazioni intercorse con i medesimi (crediti di finanziamento e garanzie) sia superiore al 50% dell’attivo patrimoniale. I dati in rassegna devono essere desunti dal bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio chiuso.
La comunicazione all’Anagrafe Tributari diventa obbligatoria se il valore delle partecipazioni in soggetti quali holding industriali sia superiore al % dell’attivo patrimoniale
Da quando decorre?
Quanto alla decorrenza degli obblighi di comunicazione, le comunicazioni mensili nei confronti dell’Anagrafe Tributaria decorreranno dal mese successivo a quello di approvazione del bilancio 2018. Ne deriva che, in caso di approvazione del bilancio 2018 entro l’ordinario termine del 30 aprile 2019, la prima comunicazione mensile dovrà essere effettuata entro il 31 maggio 2019.
Qual’è l’oggetto della comunicazione?
L’Agenzia delle Entrate, con Circolare n.18/E del 4 aprile 2007, ha precisato che i principali rapporti oggetto di comunicazione sono i seguenti:
- le partecipazioni;
- i finanziamenti ricevuti dai soci della holding e quelli effettuati dalla holding alle società
partecipate; - i prestiti obbligazionari, sia quelli emessi dalla holding e sottoscritti da terzi, sia quelli
emessi dalle partecipate o da terzi e sottoscritti dalla holding stessa; - il c.d. “cash pooling” (gestione accentrata della tesoreria);
- il rilascio di garanzie a terzi per conto delle società partecipate ed il rilascio di garanzie da
parte di terzi nell’interesse della holding a favore dell’intermediario presso cui viene accesso
il rapporto di finanziamento.
FD Fiduciaria Digitale offre sia servizi propedeutici all’invio delle comunicazioni sia servizi relativi a tutte le attività periodiche successive alla comunicazione necessarie all’ottemperanza dell’obbligatorietà.