Il crowdfunding in Italia registra una fase di importante ascesa. Nel 2017, la sola componente di equity crowfunding, ovvero la raccolta di capitali di rischio attraverso l’utilizzo di portali online, si è attestata su circa 10 milioni di euro (contro i circa 4,3 milioni del 2016). E nel solo primo trimestre del 2018 ha raggiunto già quasi 6 milioni di euro.
Nel 2017, l’equity crowdfunding ha raggiunto circa 10 milioni di euro
Nello stesso tempo, aumenta il numero dei portali e dei relativi gestori autorizzati dalla Consob e, di conseguenza, cresce il numero delle proposte sottoposte al mercato: basti pensare, per tutti, allo sviluppo delle iniziative relative al settore del real estate.
Inoltre, le novità introdotte dalla Consob alla fine dello scorso anno, di modifica della disciplina in materia di crowdfunding (delibera 18592 del 26 giugno 2013), hanno esteso il novero dei soggetti che possono ricorrere all’offerta sul mercato dei capitali attraverso l’utilizzo di portali online (prima limitato solo alle startup innovative), consentendo tale ricorso anche alle piccole e medie imprese (tale possibilità era già stata introdotta con la legge di bilancio 2016, ma non recepita dalla Consob).
Tutto ciò, inevitabilmente, rafforzerà il trend di crescita di tali investimenti e, pertanto, aumenterà il numero degli investitori che nei loro portafogli si troveranno partecipazioni in società di capitali.
Nonostante la maggior parte dei tali partecipazioni siano emesse senza diritto di voto, la relativa gestione da parte del titolare può rappresentare, soprattutto da parte di chi non abbia particolare esperienza con gli investimenti diretti, un’attenzione particolare. Ad esempio, la partecipazione alle decisioni assembleari e l’esercizio del diritto di voto.
Sotto il profilo fiscale poi, in assenza di un sostituto di imposta, le rendite finanziarie (capital gain, dividendi) devono essere rappresentate nella dichiarazione dei redditi.
Infine, occorre considerare la possibilità che l’investitore si trovi nella necessità di disinvestire anzitempo rispetto all’orizzonte temporale suggerito all’atto dell’investimento.
Come noto tali investimenti soffrono dell’assenza di un mercato secondario – la cui costituzione sarebbe auspicabile – nel quale poter scambiare liberamente le partecipazioni acquisite. Difatti, proprio l’illiquidità di tali investimenti può rappresentare un freno al maggior espandersi di tali iniziative che possono contribuire a sostenere la crescita delle nostre pmi.
Cresce il crowdfunding in Italia, ma pesa l’assenza di un mercato secondario in cui scambiare le partecipazioni. In soccorso arrivano le fiduciarie
Un piccolo aiuto ai temi sopra rappresentati può essere fornito dalle società fiduciarie, qualora le partecipazioni acquisite siano intestate a queste ultime.
Nell’ambito di un mandato di amministrazione di valori con intestazione, infatti, l’esercizio dei diritti rivenienti dalla partecipazione e la gestione della relativa fiscalità sarebbero totalmente in capo alla fiduciaria, previe istruzioni impartite dal fiduciante.
Anche in questo caso, le novità normative – relative all’equiparazione di trattamento fiscale delle partecipazioni qualificate a quelle non qualificate – introdotte con la legge di bilancio 205/2017 (efficaci a decorrere dal prossimo anno) agevolano il processo di “delega” di gestione della partecipazione a un soggetto terzo. Difatti, venendo meno la tassazione progressiva, sia per i redditi di capitale (dividendi) che per i redditi diversi (capital gain), la relativa imposta potrà essere applicata dal sostituto nella misura del 26% a titolo definitivo.
I vantaggi dell’intestazione delle partecipazioni alle fiduciarie
Anche il processo di trasferimento delle partecipazioni può essere reso meno complesso (è necessario che intervenga nel rispetto delle note forme di pubblicità) nel caso di intestazione fiduciaria. Infatti, la fiduciaria, assumendo la titolarità della partecipazione che si intende cedere può trasferirla ad altro soggetto interessato ad acquisirla, come semplice atto interno di trasferimento, a condizione che anche l’acquirente dia mandato alla fiduciaria.
In questo modo, con una semplice istruzione trasmessa alla fiduciaria da parte dell’acquirente e del cedente si evitano le forme di pubblicità dell’atto di trasferimento, in quanto la titolarità della partecipazione rimane in capo alla fiduciaria che provvederà al trasferimento interno mediante una semplice scrittura nell’ambito delle proprie rubriche intestate ai fiducianti. Nel caso anche la fiduciaria disponga di portali e servizi online, tale processo sarà ancor più agevole per il cliente che, in una logica di continuità con i servizi “online” messi a disposizione dal gestore del portale, potrà disporre con le medesime modalità, via web, sia l’intestazione sia la cessione/acquisizione della partecipazione. Tutto ciò, solo alla condizione che i costi sostenuti dai “neo fiducianti” per l’accensione dei relativi mandati siano adeguati alla scopo del rapporto, alla natura e ai volumi del sottostante.