I Piani individuali di risparmio (PIR), introdotti con legge 11 dicembre 2016, n. 232, hanno riscosso da subito grande interesse superando ogni attesa in termini di raccolta; nel solo 2017 sono stati raccolti circa 11 miliardi e il primo trimestre dell’anno ha chiuso con un saldo positivo di raccolta di ulteriori 2 miliardi circa. Le stime di crescita, poi, sono pari a circa 7 volte nei prossimi anni. I prodotti utilizzati per l’investimento nei PIR sono quasi esclusivamente Oicr (circa 44) e hanno assorbito per intero, o quasi, le richieste di investimento.
Questa però non è l’unica strada percorribile. Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate dello scorso febbraio (circolare 3E) e le linee guida del Mef, dello scorso dicembre, fanno chiaro riferimento, alla costituzione di PIR attraverso l’investimento diretto in titoli “PIR compliant”, nell’ambito di un rapporto di custodia e amministrazione. Il fatto è che oggi sono pochissimi gli operatori, tra intermediari bancari e finanziari e fiduciarie, a offrire questo tipo di prodotti: allo stato attuale si contano sulle dita di una sola mano.
È possibile la costituzione di PIR anche attraverso l’investimento diretto in titoli “PIR compliant”, nell’ambito di un rapporto di custodia e amministrazione
I motivi sono facilmente comprensibili; all’intermediario conviene di più offrire Oicr, propri o altrui che offrire un PIR costituito nell’ambito di un rapporto di custodia e amministrazione. Anche perché gli adeguamenti informatici richiesti per tenere sotto controllo il rispetto del piano nell’interesse del cliente (holding period, rispetto dei limiti di concentrazione, re-capture fiscale, etc) sono numerosi e di non facile gestione. Ma una volta risolti, il Piano così costituito potrebbe presentare i propri vantaggi tipici di questa forma di investimento.
Anche se l’intermediario del cliente non offre questo servizio, il Pir può essere costituito appunto da una fiduciaria, su indicazione del cliente
Le caratteristiche che dovrebbe avere un PIR
- Indipendenza e professionalità di chi lo offre e lo gestisce o amministra (oppure di chi a vario titolo presta consulenza in merito);
- Personalizzazione rispetto alle esigenze di chi lo sottoscrive;
- Corretta gestione della fiscalità e supporto al rispetto dei vincoli posti dalla legge;
- Economicità per l’investitore.
Se sulle prime tre caratteristiche, solo il tempo e i risultati di mercato potranno fornire una risposta, sull’ultima (l’economicità), il risparmio amministrato è destinato a battere la sottoscrizione diretta mediante un intermediario di un fondo PIR. In quest’ultimo caso, infatti, in media si assiste a commissioni di gestione e costi di gestione prossimi al 2%, commissioni di ingresso dal 2 al 5% e commissioni di performance, che – tutte sommate – rischiano di erodere i benefici fiscali attesi. Non è un caso, infatti, che alcune società di gestione abbiano iniziato a ridurle.
I vantaggi del regime amministrato
Innanzitutto un PIR costituito nell’ambito di un rapporto di custodia e amministrazione titoli si connota per il massimo della personalizzazione, in quanto vede il cliente attore protagonista del piano; la scelta degli investimenti è effettuata personalmente e in modo del tutto consapevole.
Se a questa attività si accompagna un’attività di consulenza del tipo fee only (il consulente non riceve alcun compenso da parte degli emittenti degli strumenti finanziari che suggerisce ed è remunerato esclusivamente dal cliente finale), si realizza anche il massimo dell’indipendenza, eliminando ogni dubbio in materia di conflitto di interessi, tra chi formula raccomandazioni e chi esegue gli ordini.
In termini di economicità, poi, i costi si abbattono, in quanto il cliente è soggetto solo alle spese di deposito e custodia titoli, negoziazione (in media molto basse, anche perché la frequenza delle operazioni – per la natura e le caratteristiche del PIR – è molto ridotta) ed eventualmente della fiduciaria, se interviene nel processo.
Le fiduciarie rientrano, infatti, tra i soggetti che possono costituire PIR, con peculiarità interessanti che approfondiremo in seguito. A ciò possono aggiungersi le spese di consulenza, ma la somma di tali costi, in linea generale, sarà nettamente inferiore ai costi in ambito Oicr. Il costo maggiore sarà rappresentato dalle commissioni di consulenza (raramente superiori all’1%), in quanto le altre spese rappresentano costi non significativi e, se la consulenza è fornita dallo stesso soggetto che presta il servizio di deposito e custodia, spesso quest’ultimo costo è assorbito dal primo.
Come anticipato sopra, merita un accenno specifico la possibilità esplicitamente riconosciuta alle fiduciarie di costituire PIR. Tale apertura può ulteriormente sviluppare il mercato del PIR “in amministrato” in quanto, anche se l’intermediario del cliente non offre questo servizio, il PIR può essere costituito appunto da una fiduciaria che, su indicazione del cliente (nell’ambito di un mandato con o senza intestazione fiduciaria) potrà mantenere il patrimonio destinato ad alimentare il Piano, presso lo stesso intermediario (accendendo un rapporto ad hoc) e incaricare la fiduciaria stessa della gestione della fiscalità e della verifica del rispetto dei condizioni previste dalla normativa. In tal caso l’intermediario tratterà il rapporto dedicato al PIR come “lordista”, non occupandosi, pertanto, della relativa fiscalità; inoltre, potrà mantenere il cliente, valorizzando diversamente una parte del patrimonio.
Il PIR può essere costituito appunto da una fiduciaria che, su indicazione del cliente potrà mantenere il patrimonio destinato ad alimentare il Piano, presso lo stesso intermediario e incaricare la fiduciaria stessa della gestione della fiscalità
Nell’ambito degli schemi proposti all’interno del PIR in amministrato, appare inoltre utile rilevare anche il valore della conoscenza diretta del cliente o del consulente riguardo a titoli emessi da una Pmi del proprio territorio, di cui si conosce solidità patrimoniale, serietà professionale del management e progetto di espansione. Spesso queste aziende fortemente connotate sul territorio, non essendo presenti sui circuiti telematici, possono incontrare maggiore difficoltà a essere oggetto di attenzione da parte dei principali operatori a carattere nazionale. Viceversa, la soluzione del PIR in amministrato potrebbe favorire proprio una maggiore capillarità degli investimenti, a vantaggio sia delle Pmi sia del cliente finale per effetto di una migliore diversificazione, pur garantita in ogni caso, dai rigorosi e stringenti limiti di concentrazione all’investimento per emittente.
Le agevolazioni Fiscali
Infine, è utile sottolineare che le agevolazioni fiscali dei PIR si cumulano, in presenza delle condizioni richieste, con le agevolazioni previste per gli investimenti in startup innovative di cui al D.L. 179/2012, art. 29 (detrazione Irpef pari al 30% delle somme investite nel capitale sociale di una o più startup innovative e mantenute per almeno 3 anni – 25% per gli investimenti in startup innovative a vocazione sociale o operanti in ambito energetico), sino all’importo massimo dell’investimento pari a 1 milione di euro.