Cos’è un PIR?
Il PIR è un “Piano Individuale di Risparmio” introdotto con legge 11 dicembre 2016 n. 232, volto a costituire un incentivo fiscale per l’investimento a lungo termine (almeno cinque anni).
A chi è riservato?
Alle persone fisiche residenti in Italia, anche minorenni.
Quanto dura?
Al fine di beneficiare degli incentivi fiscali previsti, è necessario mantenere l’investimento per un periodo non inferiore ai cinque anni.
In cosa consistono gli incentivi fiscali?
Si tratta di due generi di esenzioni fiscali:
- l’esenzione sulle imposte dei redditi derivanti dagli investimenti finanziari effettuati nell’ambito del Piano;
- l’esenzione dalle imposte di successione relative agli investimenti effettuati nell’ambito del Piano.
Quanto si può investire nel PIR?
Il PIR si costituisce con un patrimonio non superiore a 30.000 euro per ciascun anno solare, per un massimo di 5 anni (pertanto, l’investimento massimo, al fine di beneficiare delle esenzioni fiscali, è pari a 150.000 euro).
Che tipo di investimenti possono essere effettuati nell’ambito di un PIR?
Il PIR, al fine di beneficiare delle esenzioni fiscali, deve essere investito per almeno il 70% in strumenti finanziari anche non negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione, emessi o stipulati con imprese residenti nel territorio dello Stato o nell’Unione Europea, ma con stabile organizzazione in Italia.
Di tale 70 per cento, almeno il 30 per cento deve essere investito in imprese diverse da quelle inserite nel FTSE MIB di Borsa italiana o in altri mercati equivalenti (in sostanza, in PMI, ovvero imprese a bassa capitalizzazione).
Il PIR deve essere formato per il 70% di investimenti in strumenti finanziari (fondi, azioni, obbligazioni) di cui il 30% in imprese PMI
Non si può investire più del 10% del valore del PIR in una medesima impresa.
Il PIR ha natura statica o dinamica?
Gli investimenti effettuati devono essere mantenuti per cinque anni o possono essere sostituiti da altri di pari caratteristiche – PIR conformi?
Il PIR ha natura dinamica, nel senso che gli strumenti finanziari di cui è composto, possono essere ceduti e possono essere rimborsati; al fine del mantenimento del piano, entro un arco temporale definito, i corrispettivi derivanti dalla cessione o dal rimborso devono essere oggetto di un nuovo investimento in strumenti finanziari PIR conformi.
Una Fiduciaria può costituire un PIR?
Si, ai sensi delle disposizioni richiamate sopra e in conformità alle linee guida del Ministero dell’Economia e delle Finanze le società fiduciarie possono costituire un PIR sia mediante servizi con intestazione, che senza intestazione.
- Nel primo caso la Fiduciaria su istruzioni del cliente accende o trasferisce a proprio nome un conto di deposito e un conto corrente su cui depositare gli strumenti finanziari PIR conformi ;
- nel secondo caso, i conti suindicati sono intestati direttamente al cliente e la fiduciaria si occuperà esclusivamente della gestione della fiscalità.
FD Fiduciaria Digitale, consente la costituzione del PIR in entrambe le modalità anzidette; attraverso l’utilizzo della piattaforma digitale, il processo di trasmissione delle istruzioni di investimento si delle caratteristiche di sicurezza, celerità e trasparenza (in qualunque momento, il cliente ha accesso, nell’area riservata del sito, a tutta la documentazione inerente i suoi investimenti ed alla situazione finanziaria aggiornata).