Sintetizzando, il “bail-in” consiste nella riduzione del valore di azioni e crediti, o la loro conversione in azioni, al fine di assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca ad un livello considerato sufficiente per la prosecuzione delle attività.
In concreto
In buona sostanza, con il “bail-in” vengono colpiti gli interessi:
- primariamente degli azionisti e di altri soggetti che detengono altri strumenti di capitale della banca, ovvero di coloro che hanno investito con maggior rischio nella Banca;
- poi vengono aggrediti coloro che hanno investito in obbligazioni il cui rimborso era subordinato al verificarsi di talune condizioni;
- seguono gli altri creditori, non assistiti da alcuna garanzia;
- infine, i titolari di conti per la parte dei depositi che eccede i 100.000 euro;
- da ultimo il fondo di tutela dei depositi che contribuisce per la parte che non coinvolge alcune categorie di depositanti protetti.
Quindi, i depositi fino a 100.000 euro, cioè quelli protetti dal Fondo di garanzia dei depositi, sono espressamente esclusi dal “bail-in”. Si fa riferimento, alle somme detenute sul conto corrente o in un libretto di deposito e i certificati di deposito coperti dal Fondo di garanzia; tale protezione, non riguarda, invece, altre forme di impiego del risparmio quali le obbligazioni emesse dalle banche 1.
Le somme detenute sul conto corrente o in un libretto di deposito e i certificati di deposito coperti dal Fondo di garanzia, per un importo inferiore ai 100.000 euro sono espressamente esclusi dal “bail-in”.
E i depositi intestati ad una fiduciaria?
Per quanto attiene al coinvolgimento dei depositi intestati, per conto dei propri clienti, ad una fiduciaria, si precisa anzitutto che non vi sono, ad oggi, interpretazioni giurisprudenziali su cui fare affidamento.
SI può ritenere che per i soggetti sopra indicati, stante la separazione tra il patrimonio dei fiducianti e quello della fiduciaria, vige sempre la protezione per la parte fino a 100.000 euro.
Prudenzialmente, si ritene maggiormente tutelata la clientela di una fiduciaria, se quest’ultima accende un conto di deposito per ciascun cliente, in luogo del conto omnibus. Infatti nel primo caso, risulterebbe con maggior evidenza il legame tra il fiduciante ed il conto intestato alla Fiduciaria (complici anche le disposizioni antriciclaggio); viceversa nel secondo caso, tale riconoscibilità, sarebbe supportata esclusivamente da evidenze interne (cd sottorubriche) della Fiduciaria.
Nello spirito di massima tutela dei propri clienti FD Fiduciaria Digitale, opera esclusivamente aprendo un conto per ciascun fiduciante.
1Per una più esauriente spiegazione, si suggerisce di fare rinvio al sito di Banca D’Italia