Le tipologie di firme elettroniche previste dall’ordinamento italiano
La firma elettronica avanzata fa parte delle quattro firme elettroniche previste dall’ordinamento giuridico italiano. Esse sono disciplinate nel Codice dell’Amministrazione Digitale (decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, più volte modificato, di seguito anche “CAD”), a cui se ne aggiunge una quinta, prevista dalla legge sull’ordinamento del Notariato.
1 La firma elettronica
La “firma elettronica”, è definita dall’articolo 1, comma 1, lettera q, del CAD, come: “l’insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica”.
Il processo di “firma elettronica” può essere ad esempio connesso all’uso di una semplice password o consistere in una firma biometrica, cioè basata sulle caratteristiche fisiche dell’utente (come l’impronta digitale o della retina).
2 La firma elettronica avanzata (FEA)
La “firma elettronica avanzata” è una firma elettronica con maggiori requisiti di sicurezza.
L’articolo 1, comma 1, lettera q-bis, la definisce come “un insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l’identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati”.
Il processo di firma elettronica avanzata può comportare l’utilizzo di un tablet, che raccoglie la sottoscrizione e le caratteristiche del tratto a essa associate (firma grafometrica) o l’utilizzo di un cosiddetto OTP (one time password).
Entrambe le firme sono oggi assai diffuse nell’ambito bancario, ma potrebbero utilizzarsi (come si dirà in seguito) anche in altri contesti.
3 La firma elettronica qualificata
L’articolo 1, comma 1, lettera r), del CAD, definisce la firma qualificata come “un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma”.
Questa procedura di firma, come pure la firma digitale (di cui si dirà a breve), richiede che ci si rivolga a un certificatore.
4 La firma digitale
Infine, la firma digitale è definita dall’articolo 1, comma 1, lettera s), del CAD, come “un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”.
Introdotta fin dal 1997, è la firma da più tempo presente nell’ordinamento giuridico italiano.
Il processo di firma digitale è supportato (esclusivamente) da una particolare tecnologia, quella della crittografia a chiavi asimmetriche. La chiave privata è generalmente contenuta in una smart card o in un token.
È la firma utilizzata oggi più frequentemente nei rapporti con la pubblica amministrazione: dalla verbalizzazione degli esami universitari al processo telematico. Questa procedura di firma, come pure la firma elettronica qualificata, richiede che ci si rivolga a un certificatore. L’elenco dei certificatori accreditati che operano in Italia è pubblicato nel sito dell’Agenzia digitale per l’Italia.
Efficacia e operatività della Firma Elettronica Avanzata
Il DPCM 22 febbraio 2013, “Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, comma 2, e 71”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 maggio 2013, dispone le nuove regole tecniche concernenti le firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali.
Con questo decreto la firma elettronica avanzata acquista piena valenza giuridica nell’ordinamento italiano e diviene pienamente operativa1, essendo state definite con esso le regole tecniche previste dal CAD per garantire l’efficacia probatoria della firma elettronica avanzata.
L’articolo 21, comma 2 del CAD, infatti, dispone che il documento cui è apposta una firma elettronica avanzata, “formato nel rispetto delle regole tecniche (…) che garantiscano l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento, ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile”2.
Il titolo V delle regole tecniche è interamente dedicato alle soluzioni di firma elettronica avanzata. In esso si dispone che la realizzazione di soluzioni di firma elettronica è libera e non necessita di autorizzazione preventiva.
L’articolo 56, comma 1, del DPCM 22 febbraio 2013 dispone, inoltre, che “le soluzioni di firma elettronica avanzata devono garantire:
a) l’identificazione del firmatario del documento;
b) la connessione univoca della firma al firmatario;
c) il controllo esclusivo del firmatario del sistema di generazione della firma, ivi inclusi i dati biometrici eventualmente utilizzati per la generazione della firma;
d) la possibilità di verificare che il documento informatico sottoscritto non abbia subito modifiche dopo l’apposizione della firma;
e) la possibilità per il firmatario di ottenere evidenza di quanto sottoscritto;
f) l’individuazione del soggetto che ha erogato la soluzione di firma elettronica avanzata;
g) l’assenza di qualunque elemento nell’oggetto della sottoscrizione atto a modificarne gli atti, fatti o dati nello stesso rappresentati;
h) la connessione univoca della firma al documento sottoscritto”.
Il comma 2 del citato articolo 56 dispone che: “la firma elettronica avanzata generata in violazione di quanto disposto da una o più disposizioni di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), h) del comma 1 non soddisfa i requisiti richiesti dagli articoli 20, comma 1 bis e 21, comma 2 del CAD”.
Dunque, nel caso di mancato rispetto di detti requisiti la firma elettronica avanzata non potrà essere qualificata come tale.
Queste condizioni sono ulteriormente dettagliate nell’articolo 57 delle regole tecniche, che prevede a carico di chi eroga soluzioni di firma elettronica avanzata i seguenti obblighi:
“a) identificare in modo certo l’utente tramite un valido documento di riconoscimento, informarlo in merito agli esatti termini e condizioni relative all’uso del servizio, compresa ogni eventuale limitazione dell’uso, subordinare l’attivazione del servizio alla sottoscrizione di una dichiarazione di accettazione delle condizioni del servizio da parte dell’utente;
b) conservare per almeno venti anni copia del documento di riconoscimento e la dichiarazione di cui alla lettera a) ed ogni altra informazione atta a dimostrare l’ottemperanza a quanto previsto all’art. 56, comma 1, garantendone la disponibilità, integrità, leggibilità e autenticità;
c) fornire liberamente e gratuitamente copia della dichiarazione e le informazioni di cui alla lettera b) al firmatario, su richiesta di questo;
d) rendere note le modalità con cui effettuare la richiesta di cui al punto c) , pubblicandole anche sul proprio sito internet;
e) rendere note le caratteristiche del sistema realizzato atte a garantire quanto prescritto dall’art. 56, comma 1;
f) specificare le caratteristiche delle tecnologie utilizzate e come queste consentono di ottemperare a quanto prescritto;
g) pubblicare le caratteristiche di cui alle lettere e) ed f) sul proprio sito internet;
h) assicurare, ove possibile, la disponibilità di un servizio di revoca del consenso all’utilizzo della soluzione di firma elettronica avanzata e un servizio di assistenza”.
Al comma 2, del citato articolo 57 viene dettato l’obbligo di dotarsi di un’assicurazione RC con un ammontare non inferiore ad euro cinquecentomila, per “proteggere i titolari della firma elettronica avanzata e i terzi da eventuali danni cagionati da inadeguate soluzioni tecniche”, mentre al comma 3, viene disposto un obbligo informativo nei confronti dei soggetti interessati, da soddisfare mediante pubblicazione anche sul proprio sito internet.
Oltre a ciò, si prospettano nelle regole tecniche obblighi di informazione e di trasparenza, obblighi relativi alla sottoscrizione delle condizioni di adesione al servizio da parte dell’utente firmatario, obblighi di conservazione dei documenti identificativi dell’utente firmatario, obblighi di assicurazione dei rischi.
A questi obblighi, naturalmente, vanno aggiunti gli obblighi dettati dal Codice per la protezione dei dati personali.
Utilizzabilità della Firma Elettronica Avanzata nei rapporti contrattuali
Si è detto che l’ordinamento giuridico italiano offre oggi diverse soluzioni, basate su firme informatiche, che possono essere utilizzate in diversi processi di interazione tra soggetti diversi in tutti i settori economici.
La sottoscrizione autografa non costituisce più l’unico strumento possibile per nessuno degli atti previsti dall’ordinamento giuridico: anche l’atto pubblico notarile può ormai essere stipulato in forma esclusivamente digitale.
La firma elettronica avanzata, la firma qualificata e la firma digitale possono essere utilizzate per sottoscrivere qualunque atto giuridico per il quale l’ordinamento giuridico richieda la sottoscrizione.
Le limitazioni di cui tenere conto con riguardo alla firma elettronica avanzata, nell’ambito della quale si inserisce la firma grafometrica, sono:
- la inidoneità dell’atto così sottoscritto ad integrare la forma scritta qualora abbia ad oggetto beni immobili;
- la limitazione prevista nell’articolo 60 delle regole tecniche, ove si dispone che “la firma elettronica avanzata realizzata in conformità con le disposizioni delle presenti regole tecniche, è utilizzabile limitatamente ai rapporti giuridici intercorrenti tra il sottoscrittore e il soggetto di cui all’articolo 55, comma 2, lettera a)”.
Dunque, la firma elettronica avanzata è utilizzabile nell’ambito di un rapporto contrattuale3.
Ciò premesso, la firma elettronica avanzata potrà essere utilizzata in tutti i casi in cui una sottoscrizione sia richiesta.
La miglior dottrina in materia ha già esplicitamente sostenuto che la firma elettronica avanzata (e quindi la firma grafometrica) può essere utilizzata:
- per firmare il consenso privacy al trattamento dei dati sensibili;
- per sottoscrivere le clausole vessatorie contenute in un contratto;
- per la sottoscrizione di contratti bancari, finanziari, assicurativi;
- per sottoscrivere qualunque contratto, richieda o meno la forma scritta: per esempio, contratti di abbonamento telefonico, contratti di fornitura gas o energia elettrica, contratti con i professionisti, contratti in strutture sanitarie4.
Efficacia probatoria delle diverse tipologie di Firme Elettroniche
L’articolo 21, comma 1, del CAD dispone che “il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità , sicurezza, integrità e immodificabilità”.
Dal momento che esistono tante tipologie di firma elettronica, la valutazione dell’efficacia probatoria dei documenti cui la firma elettronica è apposta è, caso per caso, rimessa al giudice, che ne valuterà la qualità, la sicurezza, l’integrità e l’immodificabilità. Conseguentemente, gli utilizzatori della firma elettronica semplice non possono conoscerne preventivamente con certezza gli effetti sotto il profilo probatorio5.
L’articolo 21, comma 2, del CAD disciplina, invece, il valore giuridico dei documenti informatici con firma elettronica avanzata, qualificata e digitale. Tale norma, come più sopra anticipato, dispone che “il documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale, formato nel rispetto delle regole tecniche di cui all’articolo 20, comma 3, che garantiscano l’identificabilità dell’autore, l’integrità e l’immodificabilità del documento, ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del codice civile. L’utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria”.
I documenti informatici con firma elettronica avanzata (quale ad esempio, a certe condizioni, la firma grafometrica), firma elettronica qualificata, firma digitale, hanno la medesima efficacia probatoria, quella prevista dall’articolo 2702 del codice civile per la scrittura privata6.
Tuttavia, per i documenti con firma elettronica qualificata o digitale il Codice dell’Amministrazione Digitale dispone che l’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Conseguentemente, la scrittura privata informatica con firma elettronica qualificata o digitale può essere disconosciuta dall’apparente sottoscrittore con la produzione da parte di questi della prova che egli non ha utilizzato il dispositivo di firma7.
Invece, per la scrittura privata informatica con firma elettronica avanzata, dopo la modifica introdotta dall’articolo 9 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, non è prevista l’inversione dell’onere della prova relativo all’utilizzo del dispositivo di firma8.
Idoneità della Firma Elettronica Avanzata a soddisfare il requisito della forma scritta
L’articolo 21, comma 2 bis del CAD, come modificato dall’articolo 9 del decreto n. 179 del 2012, dispone che “salvo quanto previsto dall’articolo 259, le scritture private di cui all’articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12, del codice civile, se fatte con documento informatico, sono sottoscritte, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o con firma digitale. Gli atti di cui all’articolo 1350, numero 13), del codice civile soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale”10.
Secondo la miglior dottrina, “la norma, così come riformulata a seguito del recente intervento del legislatore non lascia adito a dubbi interpretativi. I contratti enucleati dal n. 1 al n. 12 dell’articolo 1350 del codice civile, ossia i contratti aventi come oggetto diretto o mediato beni immobili e rispetto ai quali il requisito della forma scritta è richiesto ai fini della validità dell’atto, se conclusi con modalità informatiche, devono essere sottoscritti, a pena di nullità, con firma elettronica qualificata o digitale, mentre gli atti richiamati dal n. 13 dell’articolo 1350 del codice civile attraverso la formula di rinvio “gli altri atti specialmente indicati dalla legge”, ossia gli atti giuridici rispetto a cui leggi diverse dal codice civile richiedono quale condizione per la loro validità la forma scritta, se conclusi con modalità informatiche, possono essere sottoscritti indifferentemente con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale”11.
Quindi la firma elettronica avanzata è sufficiente per soddisfare la forma scritta richiesta dalle leggi speciali e dal codice civile, con riferimento ai casi dell’articolo 1350, punto 13).
Tale ha immediata e importante rilevanza in ambito bancario, considerato che l’articolo 117 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” (TUB), legge speciale inquadrabile nella formula di rinvio di cui al n. 13 dell’articolo 1350 del Codice civile, prescrive per i contratti bancari la forma scritta ad substantiam.
L’unica eccezione all’utilizzo della Firma elettronica avanzata per gli atti per cui è richiesta la forma scritta è dunque quella concernente la sottoscrizione degli atti di cui all’articolo 1350 del codice civile, comma 1, numeri 1-12, come quelli aventi a oggetto beni immobili: per questi la firma elettronica avanzata non sarà da ritenersi sufficiente. Solo per questi atti sono richieste la firma elettronica qualificata o la firma digitale.
IL TEAM di FD Fiduciaria Digitale
L’ Altro Modo di Amministrare
1FINOCCHIARO, Diventa operativa la firma elettronica avanzata, in Guida al Diritto, Milano, 2013.
2 L’articolo 2702 del codice civile dispone che “la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta”. In tema si veda PELOSI, L’efficacia probatoria del documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, in Il codice dell’amministrazione digitale modifica il valore giuridico della posta elettronica certificata, in Contratti, 2007, 3, 255
3 FINOCCHIARO, Firma elettronica avanzata utilizzabile nel rapporto contrattuale, in Dossier Guida al Diritto, Milano, ottobre 2013; VALERIO, Contratto on line e clausole vessatorie: quale firma elettronica?, in Contratti 2013, 1, p. 41; PELOSI, Il codice dell’amministrazione digitale modifica il valore giuridico della posta elettronica certificata, in Contratti, 2007, 3, p. 255; TENTONI, La nuova amministrazione digitale, in Azienditalia, 2011, 3.
4 FINOCCHIARO, Firma elettronica avanzata utilizzabile nel rapporto contrattuale, in Dossier Guida al Diritto, Milano, ottobre 2013. Si veda anche in tema di clausole vessatorie PAGLIATINI, La modificazione unilaterale del contratto asimmetrico secondo la cassazione (aspettando la corte di giustizia), in Contratti, 2012, 2, p. 165 (“… nella succinta motivazione, si prospetta una vera e propria equipollenza laddove il formulario-base venga a fungere, come ben evidenziato, da modello per la riproduzione, in un numero indeterminato, di altri esemplari. Se non fosse che, stante l’attuale formulazione dell’art. 21 comma 2 cod. amm. dig., secondo cui la firma elettronica qualificata (o digitale) risulta prescritta, a pena di nullità, nei soli casi di cui all’art. 1350 nn. 1-12, mentre, per tutti gli altri atti specialmente indicati dalla legge (art. 1350 comma 1 n. 13) pare bastare una firma elettronica avanzata, questo tipo di approccio non è più prospettabile. Sicché, qualora il professionista intenda avvalersi di una web form, essendo la formalità dell’art. 1341 comma 2 c.c. una delle ipotesi richiamate compendiosamente nel n. 13, rispetto ad un formulario telematico si potrà avere un’approvazione del cliente on line, equipollente ad una sottoscrizione autografa, soltanto col medio – infungibile – di una firma elettronica avanzata”).
5 BIANCHI, Efficacia probatoria del documento informatico, in Il commercio elettronico, Il Sole 24 ore, 2013, p. 14 e 15, ove si dice “un documento informatico con una firma semplice avrà il valore della scrittura privata ex art. 2712 c.c. “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fotografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
6 FINOCCHIARO, Efficacia probatoria rimessa al giudice, in Dossier Guida al Diritto, Milano, ottobre 2013; BIANCHI, Efficacia probatoria del documento informatico, in Il commercio elettronico, Il Sole 24 ore, 2013, p. 14 e 15, ove si dice “un documento informatico con una firma avanzata avrà il valore della scrittura privata sottoscritta ex art. 2702 c.c. “la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso , della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta”. Preme evidenziare che con le modifiche apportate ultimamente al CAD (codice amministrazione digitale) «la firma elettronica avanzata non è basata su un certificato qualificato, quindi è necessario definire le regole per l’identificabilità dell’autore della sottoscrizione che non deve più necessariamente essere riconosciuto a vista»; «la firma elettronica avanzata non è creata tramite un dispositivo sicuro» (tipicamente una smart card o una tecnologia sulla quale il titolare mantiene un controllo esclusivo). Tuttavia nell’ultimo capoverso dell’art. 21 Cad, comma 2, viene esplicitamente indicato che il dispositivo deve garantire un controllo esclusivo da parte del titolare: «l’utilizzo del dispositivo di firma si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria». Rispetto alla vecchia disciplina sulla firma digitale in cui il regime di corrispondenza tra titolare e dispositivo era “blindato” ora la normativa appare meno rigida e aperta ad accogliere soluzioni differenziate. Il nodo centrale comunque afferisce sempre alla possibilità di collegare il dispositivo al suo titolare pena la caduta in uno stato di assoluta incertezza delle relazioni giuridiche che farebbe piombare l’e-commerce in una grave crisi per mancanza di affidabilità”. Così anche TENTONI, La nuova amministrazione digitale, in Azienditalia, 2011, 3.
7 FINOCCHIARO, Efficacia probatoria rimessa al giudice, in Dossier Guida al Diritto, Milano, ottobre 2013.
8 In tema di valutazione probatoria dei documenti informatici e firme elettroniche vi è ormai numerosa giurisprudenza in Italia. Ovviamente, non vi sono casi giurisprudenziali sulla firma elettronica avanzata, essendo questa firma divenuta operativa solo di recente a seguito dell’entrata in vigore delle relative regole tecniche. Numerosa giurisprudenza concerne il documento informatico privo di firma. La prima decisione della Cassazione in materia è stata la sentenza del 6 settembre 2001, n. 11445, seguita dalla sentenza dell’11 maggio 2005, n. 9884. In entrambe le decisioni la Cassazione ha ribadito che “il documento informatico privo di firma ha l’efficacia delle riproduzioni meccaniche di cui all’articolo 2712 codice civile, le quali formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti e alle cose medesime”. Nella prima delle due decisioni citate, essendo stato validamente effettuato il disconoscimento, il documento è ritenuto elemento di prova idoneo, unitamente ad altre prove, a fondare il convincimento del giudice. Nella seconda decisione, il documento informatico, non essendo stato validamente effettuato il disconoscimento, viene ritenuto piena prova. Hanno seguito le sentenze di Cassazione 13916/2007 e 6911/2009.
Molta giurisprudenza è stata emanata con riguardo alla posta elettronica ordinaria, non PEC. In particolare, una gran parte di essa aveva a oggetto l’idoneità dell’email a integrare la prova scritta richiesta per l’emissione di decreto ingiuntivo. In questo senso si vedano le sentenze Tribunale di Mondovì 7 giugno 2004; Tribunale di Verona 26 novembre 2005; Giudice di pace di Pesaro 2 novembre 2004; Tribunale di Ancona 09 aprile 2005; Tribunale di Torino 12 febbraio 2008; Tribunale di Cassino 24 febbraio 2009.
In materia contrattuale si segnalano le sentenze del Tribunale di Prato 15 aprile 2011 e del Tribunale di Catanzaro 30 aprile 2012. Quest’ultima decisione, in particolare, richiede l’approvazione delle clausole vessatorie attraverso lo strumento della firma digitale, non ritenendo sufficiente un semplice “point and click”. La decisione è stata criticata dalla dottrina (FINOCCHIARO, Il documento senza firma vale come prova se non viene disconosciuto, in Dossier Firma elettronica, 2013), in considerazione del fatto che il codice civile non richiede, all’articolo 1341, la “sottoscrizione”, ma la sola “approvazione per iscritto”, concludendo che “è solo un’interpretazione giurisprudenziale, che non aveva alternative nei decenni che hanno preceduto la legislazione sulle firme elettroniche, a fare ritenere necessaria la sottoscrizione autografa” e ribadendo che “oggi, anche qualora si richiedesse la sottoscrizione, dovrebbe comunque, nella legislazione vigente, considerarsi bastante la firma elettronica avanzata”.
Non risultano invece ad oggi decisioni concernenti documenti con firma qualificata o con firma digitale.
9 L’articolo 25 si riferisce ai casi di autentica notarile.
10 L’articolo 1350 del codice civile si riferisce agli atti che devono essere formalizzati per iscritto e dispone: “devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità: 1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili; 2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie , il diritto del concedente e dell’enfiteuta 3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti; 4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali , il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione; 5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti; 6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico ; 7) i contratti di anticresi; 8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata superiore a nove anni; 9) i contratti di società o di associazione con i quali si conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato; 10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie , salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato 11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari ; 12) le transazioni [1965 ss.] che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti; 13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge [14, 47, 162, 203, 209, 484, 519, 601 ss., 782, 918, 1284, 1351, 1392, 1403, 1503, 1524, 1543, 1605, 1862, 1864, 1978, 2096, 2328, 2464, 2475, 2504, 2518, 2603, 2821, 2879, 2882; c. p.c. 807, 808; c. nav. 237, 249, 278, 328, 565, 852, 857]”. In tema si veda anche VALERIO, Contratto on line e clausole vessatorie: quale firma elettronica?, in Contratti 2013, 1, p. 41.
11 FINOCCHIARO, Efficacia probatoria rimessa al giudice, in Dossier Guida al Diritto, Milano, ottobre 2013; VALERIO, Contratto on line e clausole vessatorie: quale firma elettronica?, in Contratti 2013, 1, p. 41. “La firma elettronica avanzata (non qualificata) – aspetto sul quale più ha inciso la riforma del Codice dell’amministrazione digitale attuata con il D.lgs. n. 235 del 2010 (64) – rappresenta l’equivalente funzionale della sottoscrizione autografa, in quanto da un lato adempie alla funzione di identificare l’autore del documento (informatico), e dall’altro (e soprattutto) soddisfa l’esigenza di garantire l’integrità di quest’ultimo, rendendo possibile l’accertamento ex post di eventuali manipolazioni; tuttavia la sottoscrizione che vi è apposta non è stata creata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma e/o non è basata su un certificato qualificato. Sotto il profilo dell’efficacia sostanziale, tale tipo di firma elettronica, secondo l’interpretazione fornita dalla dottrina prevalente in merito all’art. comma 2- bis D.lgs. n. 82 del 2005 , soddisfa il requisito della forma scritta ad substantiam nei casi rientranti nell’art. 1350 comma 1 n. 13 c.c. , ovvero per gli ” altri atti specialmente indicati dalla legge“. Tra questi ultimi rientra appunto l’approvazione delle clausole vessatorie contenute nelle condizioni generali di contratto on line, le quali sono, pertanto, certamente efficaci anche se sottoscritte con firma elettronica avanzata, ma non qualificata. Sotto questo profilo, la sentenza in commento non risulta quindi corretta, dato che la firma digitale non rappresenta più, attualmente, l’unica modalità tecnica con la quale possano essere validamente sottoscritte le clausole vessatorie contenute in un contratto telematico, ai sensi dell’art. 1341 comma 1 c.c. , essendo, appunto, pienamente ammissibile la sottoscrizione mediante firma elettronica avanzata, ancorché non qualificata”.