Gli esperti del settore si chiederanno quali legami possa avere l’attività di distribuzione in Italia di quote di OICVM esteri con l’attività svolta dalle società fiduciarie di cui alla legge del 23 novembre 1939, n. 1966, premesso che l’attività di distribuzione (collocamento) è attività non permessa alle società fiduciarie.
La premessa
Prima di rispondere, facciamo una breve premessa su come si articola l’offerta in Italia di quote di OICVM (Organismo di Investimento Collettivo in Valori Mobiliari) esteri.
- Ottenuta l’autorizzazione nel paese d’origine, l’OICVM estero (o la società di gestione, a seconda della struttura prescelta – di seguito OICVM) che volesse commercializzare in Italia le proprie quote, deve attivare una procedura di notifica alla propria autorità di vigilanza attraverso la compilazione di una notifica, accompagnata da una serie di documenti di offerta dell’OICVM.
- Ricevuta la documentazione, l’Autorità di Vigilanza estera, previa verifica della completezza delle informazioni ricevute, le trasmette alla Consob, informando l’OICVM dell’avvenuta notifica.
- A decorrere da questo momento, può iniziare la commercializzazione in Italia, ma, ed è questo il punto, in conformità alla vigenti disposizioni, disciplinate dal Regolamento Consob in materia di emittenti.
Infatti, l’accesso al mercato, in Italia, rivolto alla clientela c.d. al dettaglio, potrà avvenire solo a seguito della definizione di accordi di distribuzione per la commercializzazione e previa pubblicazione e deposito della documentazione d’offerta presso la Consob.
Pertanto, se l’offerta è rivolta esclusivamente alla clientela istituzionale o professionale, il processo termina con la procedura di informativa dell’avvenuta notifica alla Consob.
La distribuzione di OIVCM esteri per la clientela al dettaglio
Per la clientela al dettaglio (retail) sarà necessario seguire l’iter di seguito descritto:
- l’OICVM dovrà predisporre un documento c.d. Modulo Organizzativo, nell’ambito del quale, descrivere, a tutela dell’investitore, il processo distributivo, indicando, previa definizione di uno specifico accordo di collocamento, l’intermediario (bancario o finanziario) incaricato della distribuzione in Italia degli OICVM;
- sarà poi necessario, indicare il soggetto incaricato delle funzioni di intermediazione nei pagamenti, relativi alle richiese di sottoscrizione, rimborsi ed eventuali cedole, che potrà occuparsi anche dell’attività di sostituto d’imposta;
- infine l’OICVM dovrà predisporre un modulo di sottoscrizione in italiano che dovrà essere utilizzato per la raccolta delle sottoscrizioni stesse, e sarà depositato presso la Coonsob, unitamente al KIID e al prospetto d’offerta.
Tralasciando gli altri aspetti, inerenti gli obblighi informativi periodici che l’OICVM deve assolvere nel corso dell’attività di offerta in Italia, come visto, l’OICVM estero non può svolgere in autonomia la propria attività di offerta, dovendo necessariamente avvalersi, sia per ragioni legate alla tutela degli investitori, che per ragioni fiscali, di soggetti diversi.
Gli OICVM esteri non possono svolgere in autonomia la propria attività di offerta.
Le traversie del consumatore per ottenere quote di OIVCM esteri
A questo punto, il singolo investitore che fosse interessato a sottoscrivere l’OICVM estero offerto in Italia, non dovrà fare altro che ricorrere al collocatore autorizzato per formulare la propria proposta d’investimento. Sembrerebbe tutto molto semplice, ma cosa accade se l’OICVM non è offerto dalla banca/intermediario di riferimento dell’investitore e, pertanto quest’ultimo non coincide con il collocatore incaricato?
La banca/intermediario del cliente potrebbe richiedere all’OICVM estero di essere compreso tra i soggetti collocatori, ma in considerazione dei costi fissi relativi ai flussi informativi legati all’attività distributiva e informativa (si pensi all’aggiornamento periodico del valore della quota, ai fini della valorizzazione dell’investimento del proprio cliente, all’aggiornamento della documentazione d’offerta, etc), tale processo potrà essere conveniente solo se i volumi potranno giustificare i costi di infrastruttura (il discorso, pur se in termini diversi, è analogo anche nel caso in cui la banca/intermediario di riferimento del cliente, agisca in qualità di sub-collocatore, in forza di un accordo con una delle principali piattaforme distributive presenti in Italia).
Pertanto, qualora per le ragioni sopra richiamate, la banca/intermediario di riferimento del cliente non fosse in condizioni di soddisfare le richiese del proprio cliente, quest’ultimo, dovrebbe rivolgersi al soggetto collocatore indicato nel modulo organizzativo e nella documentazione d’offerta, accendendo presso di esso nuovi rapporti.
In tal caso, nessun problema, dal lato del processo distributivo, ma potrebbe ingenerarsi un’inefficienza fiscale, nell’ipotesi in cui dovessero maturare minus valenze dall’investimento effettuato, che, come sappiamo, essendo configurate come redditi diversi, potrebbero essere compensate solo in presenza di plus valenze della medesima natura, presso lo stesso intermediario.
La facilitazione imparziale della fiduciaria in aiuto al consumatore
Per cercare di risolvere tale situazione, potrebbe soccorrere l’intervento di una società fiduciaria, che, in forza di istruzioni ricevute dal cliente potrebbe, nel caso della fattispecie rappresentata:
- individuare il collocatore dell’OICVM estero in Italia;
- negoziare, per conto del cliente, la non applicazione di commissioni di ingresso (come noto, queste, nell’ambito degli accordi di distribuzione l’OICVM lascia al collocatore la facoltà di percepirle in tutto o in parte);
- sottoscrivere, in nome proprio, ma per conto del cliente, l’OICVM;
- procedere, in qualità di sostituto di imposta, alla compensazione fiscale, ove possibile, qualora il cliente abbia altri valori in amministrazione, intestati presso la fiduciaria stessa.
Come visto, l’attività della fiduciaria, si porrebbe, si passi il termine, al pari di un “facilitatore” professionale, per il cliente, con il vantaggio rappresentato dal fatto che la fiduciaria, potendo percepire solo le commissioni fiduciarie direttamente dal cliente, non assume – neanche a livello potenziale – nell’esecuzione della disposizione ricevute, alcuna posizione di conflitto di interessi, con gli intermediari con cui interagisce (come accennato in premessa, la fiduciaria, virtù della riserva di legge che caratterizza tale attività, non può agire in qualità di collocatore).
L’attività della fiduciaria al pari di un “facilitatore” professionale, per il cliente, con il vantaggio che la fiduciaria non assume alcuna posizione di conflitto di interessi, con gli intermediari con cui interagisce.
E se la fiduciaria fosse una fiduciaria digitale?
Tale ruolo di “facilitatore”, nel caso di FD Fiduciaria Digitale, assume i più ampi connotati, liberando tempo al cliente, che può interagire con la fiduciaria “on line”, avvalendosi della video assistenza di un operatore qualificato (appartenente alla categoria del personale “non d’ordine” ) in qualunque momento e luogo in cui si trovi, utilizzando esclusivamente il proprio smartphone, evitando il dispendio di tempo e di energia per fissare appuntamenti e gestire la documentazione sottoscritta. A tale riguardo, infatti, la documentazione in formato digitale sarà sempre a disposizione del cliente di FD Fiduciaria Digitale, in quanto archiviata digitalmente nel sito della fiduciaria ed accessibile.