Per brevità si ricordano:
OBBLIGHI DI NATURA IMPOSITIVA:
- Imposta sostitutiva sul capital gain, ovvero, nel caso di polizze assicurative, il reddito derivante dalla differenza tra i premi versati e l’ammontare percepito (attualmente prevista in misura poi al 26%, tranne che per la parte di reddito derivante da titoli pubblici italiani o withe listed);
- Imposta sul valore dei contratti assicurativi, ovvero l’imposta che colpisce le riserve matematiche nella misura dello 0,45% delle stesse, e che per quanto riguarda le compagnie estere, i soggetti attraverso i quali sono riscossi i redditi derivanti dai contrati di assicurazione, per cui l’imposta è commisurata non alle riserve matematiche, ma al valore del contratto stesso; tale imposta, sarà poi portata in diminuzione dell’imposta sul capital gain;
- Imposta di bollo/imposta sul valore delle attività finanziarie, ovvero l’imposta, pari allo 0,2 per mille, dovuta per tutte le attività finanziarie detenute all’estero, o, se in Italia, di bollo, a valere sulle comunicazioni relative ai prodotti finanziari.
OBBLIGHI DI NATURA DICHIARATIVA:
Monitoraggio Fiscale, ovvero l’obbligo che grava su tutti i contribuenti di segnalare nella dichiarazione annuale dei redditi (nel quadro RW) gli investimenti esteri o le attività di natura finanziaria, idonei a produrre redditi imponibili in Italia, di cui essi risultino titolari;
IN SINTESI
Tutto ciò premesso, vediamo quale può essere il ruolo di una società fiduciaria, relativamente agli obblighi sopra menzionati.
Quanto agli obblighi di natura impositiva, occorre anzitutto distinguere se la compagnia estera, sia “optata” o “bi optata”, ovvero abbia optato per agire in qualità di sostituito d’imposta sia per l’imposta sul capital gain e imposta sul valore dei contrati assicurativi, che per l’imposta di bollo; In tali casi, si occuperà di tutto la compagnia, in caso contrario, spetterebbe al cliente, in sede di dichiarazione dei redditi, a meno che la compagnia stessa non dia incarico ad un soggetto a ciò abilitato, (una società fiduciaria), per l’assolvimento di tali obblighi e il cliente, intesti la polizza o ne affidi l’amministrazione senza intestazione ad una fiduciaria, o si avvalga di altro intermediario abilitato;
Quanto agli obblighi di natura dichiarativa, è previsto l’esonero dalla compilazione del quadro RW, a condizione che:
- l’impresa estera abbia optato per agire quale sostituto d’imposta ai fini del capital gain e del bollo con canalizzazione dei flussi da parte di un intermediario residente;
- anche in assenza di opzione, le polizze siano amministrate da un intermediario residente (es: fiduciaria) che applichi le predette imposte e che sia incaricato della gestione di tutti i flussi connessi con l’investimento.
Come visto sopra, il fatto che la compagnia estera sia optata e bi optata se esonera il cliente italiano dagli obblighi di natura impositiva, non è condizione sufficiente per l’esonero dagli obblighi di natura dichiarativa, essendo necessaria la canalizzazione dei flussi finanziari, relativi alla polizze, presso un intermediario abilitato, per evitare la compilazione del quadro RW. In tale ambito, la Fiduciaria, attraverso il mandato di amministrazione senza intestazione, può assolvere pienamente tale compito, mantenendo il cliente la titolarità della polizza stessa e, pertanto, l’interlocuzione diretta con il proprio consulente assicurativo.
In sintesi, il ruolo della Fiduciaria che può agire in forza di un a mandato con o senza intestazione, in base agli i obblighi assunti dalla compagnia estera e della volontà del cliente, rimane di assoluta rilevanza per coloro che non vogliano farsi direttamente carico degli obblighi di natura impositiva o dichiarativa sopra richiamati.
IL TEAM di FD Fiduciaria Digitale
L’ Altro Modo di Amministrare