L’art. 88 della legge di Bilancio per l’anno 2018 contiene una novità efficace dal 1° gennaio 2018; rendite finanziarie al 26%.
In poche parole, e per brevità, il legislatore, modificando sia dell’art. 27, D.P.R. n. 600/1973 che l’art. 47 TUIR – a partire dal 1° gennaio 2018 – ha previsto, nei limiti sopra riportati, l’equiparazione tra il regime di tassazione previsto per le partecipazioni qualificate e quelle non qualificate, estendendo l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% ad entrambe le categorie di partecipazioni.
L’art. 88 della legge di Bilancio per l’anno 2018 contiene una novità efficace dal 1° gennaio 2018.
In poche parole, e per brevità, il legislatore, modificando sia dell’art. 27, D.P.R. n. 600/1973 che l’art. 47 TUIR – a partire dal 1° gennaio 2018 – ha previsto, nei limiti sopra riportati, l’equiparazione tra il regime di tassazione previsto per le partecipazioni qualificate e quelle non qualificate, estendendo l’applicazione dell’imposta sostitutiva del 26% ad entrambe le categorie di partecipazioni.
NEL DETTAGLIO
Per partecipazioni qualificate si intendono il 20% dei voti in assemblea ordinaria, o il 25% del capitale sociale (per le partecipazioni in società quotate le soglie passano rispettivamente al 2% e al 5%).
Anche per le plusvalenze sulle partecipazioni qualificate è previsto lo stesso regime fiscale. La conseguenza diretta è che potranno compensarsi le plus e le minus derivanti da partecipazioni qualificate con le plus e le minus derivanti da partecipazioni non qualificate, operazione prima non ammessa.
Da qui una nuova opportunità per avvalersi di una società fiduciaria, che potendo agire in qualità di sostituto d’imposta, può procedere, nell’interesse del proprio fiduciante ad operare la compensazione fiscale avendo cura di non vedere l’anteriorità dei crediti d’imposta maturati negli esercizi precedenti.
IL TEAM di FD Fiduciaria Digitale
L’ Altro Modo di Amministrare