Per mandato fiduciario, relativamente al servizio reso da una società fiduciaria, di cui alla Legge 23 novembre 1939, n. 1966, si intende un contratto con il quale il titolare di valori – Fiduciarie – conferisce ad una società autorizzata all’esercizio dell’attività di cui alla citata Legge – Società Fiduciaria iscritta ad un apposito Albo detenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico – la titolarità ad agire sui valori conferiti, alle condizioni e nei limiti delle istruzioni impartite dal Fiduciante.
Quest’ultimo, rimane proprietario dei valori conferiti (siano essi beni mobili, o immobili), attribuendo alla società fiduciaria, per la durata del mandato (revocabile in qualunque momento), la titolarità di agire sugli stessi, previa ricezione di istruzioni, a nome della società, ma nel proprio interesse e conto.
Le norme che disciplinano tale mandato sono rinvenibili dagli artt. 1703, 1730 cc, nonché da quelle di cui alla fattispecie tipica, del DM 16 gennaio 1995.